lunedì 9 Dicembre 2024

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Il manuale dei musicisti emergenti: il contratto discografico

Il manuale dei musicisti emergenti

Cap. 3: il contratto discografico

Nel capitolo della scorsa settimana del nostro “manuale” (lascio qui il link per chi se lo fosse perso), abbiamo parlato del diritto d’autore e del contratto editoriale. Insieme, abbiamo iniziato ad osservare, capire ed interpretare tutte le leggi che regolano diritti e doveri riguardanti le nostre opere dell’ingegno: le nostre canzoni.

Ammettiamo che qualcuno sia interessato alla nostra arte e voglia legarci contrattualmente. I musicisti emergenti sono molto spesso la “vittima preferita” di produttori più o meno onesti che propinano contratti discografici di dubbio valore che spesso nascondono clausole o penali “particolari”. È bene non generalizzare: esistono, nel mondo della musica, professionisti del settore che, sotto pagamento o meno, erogano dei servizi di qualità. Il mio personale consiglio è solo uno: se qualcuno vi dice “ti prometto che…”, allora è una truffa. Nella musica, non ci sono promesse ma solo obiettivi da raggiungere assieme al team di lavoro. Detto ciò, vediamo cos’è un contratto discografico.

Partiamo da un fattore importante: il contratto discografico non è regolato dalla legge sul diritto d’autore bensì dagli articoli del codice civile che riguardano i contratti in generale. L’oggetto del contratto è la cessione in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica relativi alla fissazione dell’interpretazione di uno o più artisti interpreti ed esecutori; infatti, l’artista si impegna a rendere la sua prestazione professionale e a cedere i diritti di utilizzazione per il periodo di tempo determinato e al solo soggetto previsto contrattualmente.

Nel contratto, devono essere individuati chiaramente i soggetti contrattuali, ossia le parti che stipulano il contratto, e si determina specificatamente cosa si intende per registrazione, quali sono le opere musicali oggetto di registrazione, qual è il supporto su cui si stamperanno (CD, EP, ecc.) e la tipologia di distribuzione digitale.

I soggetti del contratto |

L’artista si impegna, per una durata convenuta tra le parti, a prestare la propria opera artistica e professionale a favore del produttore per la incisione, la registrazione e la riproduzione delle proprie o altrui opere musicali su qualsiasi mezzo fonomeccanico e audiovisivo e con l’impiego di qualsiasi tecnica d’incisione. Comunemente, si prevede una clausola che indica il numero minimo di incisioni da effettuare nell’ambito del rapporto e/o, eventualmente, anche il numero di album da realizzare. Inoltre, l’artista cede i suoi diritti di artista interprete ed esecutore e il diritto di pubblicare, diffondere, riprodurre e mettere in commercio le registrazione realizzate in ambito e in esecuzione del contratto. Generalmente, una clausola prevede che tutte le registrazioni e il materiale utilizzato per la riproduzione restino di proprietà della casa discografica.

Il produttore, a sua volta, si obbliga a riversare le registrazione sui fonogrammi e a metterle in commercio curando talvolta anche la promozione dell’artista. Non è detto che il produttore sopporti le spese necessarie per la realizzazione delle registrazioni né che si faccia carico di alcun esborso economico. La verità è che il produttore può anche solo mettere in gioco i propri “contatti” al fine di presentare l’artista ad esperti del settore portando quindi il progetto artistico in questione ad un livello superiore di recettività da parte del mondo discografico. È per questo che è sempre meglio verificare il curriculum del produttore prima di firmare qualsiasi cosa.

L’obbligazione più importante che il produttore assume nei confronti dell’artista è la corresponsione delle royalties sulle vendite delle registrazioni effettuate siano esse incorporate nei supporti e/o distribuite digitalmente. Il loro valore varia a seconda della notorietà e del successo commerciale di un artista. A livello giuridico, non vi è una percentuale minima fissa di royalties che l’artista può esigere: tutto viene regolamentato dall’accordo contrattuale che si va a firmare. Il conteggio di tali percentuali è, di norma, effettuato semestralmente. L’esatta definizione e comprensione delle royalties è legata alla corretta valutazione della portata economica e giuridica del contratto.

Spetta alla casa discografica trasmettere all’artista, entro date da indicarsi contrattualmente, il rendiconto relativo al movimento delle vendite e delle licenze. In tale rendiconto, dovranno figurare i quantitativi effettivamente venduti, i campione, gli omaggi, i resi e quant’altro relativo al movimento dei supporti recanti le registrazioni dell’artista. È anche necessario che, nel rendiconto, vengano segnalate le eventuali licenze concesse o cessione di master avvenute; il linea generale, la maggior parte dei contratti prevede un breve lasso di tempo entro il quale l’artista può opporre rilievi (normalmente dai 30 ai 60 giorni).

Per quanto riguarda le percentuali, occorre fare delle precisazioni che attengono alla prassi e non al diritto scritto:

  • Se è il vostro primo contratto discografico, potete aspettarvi orientativamente percentuali dal 4% all’8% sul netto del venduto. Se non si è emergenti, le percentuali oscilleranno orientativamente fra l’8% e il 12%;
  • Se il contratto è sottoscritto non dal singolo artista ma da un gruppo, le royalties percepite dovranno essere suddivise fra i suoi componenti in base ad un accordo tra i membri che dovrà essere redatto per iscritto al fine di evitare future incomprensioni;
  • Se l’artista si è accollato le spese di produzione (spese studio di registrazione, arrangiatore, tecnico del suono, ecc.), la percentuale potrà oscillare tra il 18% e il 24% sul netto venduto. In questo caso, l’artista è il reale produttore discografico e, come tale, non chiede alla casa discografica di produrli e finanziargli il disco ma glielo concede in licenza affinché questa lo promuova e lo distribuisca; per questo, la sua capacità di negoziazione è più ampia come le percentuali che gli spettano sono più alte.

Il produttore, normalmente, si riserva la facoltà, attraverso l’apposizione nel contratto di un’apposita clausola, di cedere a terzi interamente o in parte il contratto. Da ciò, discende che può trasferire ad un altro soggetto (un’altra casa discografica per esempio) il contratto senza chiedere preventivamente il consenso dell’artista. Ovviamente, ciò comporta un ulteriore onere a carico dell’artista il quale, con l’accettazione della clausola in questione, rinuncia al suo potere di sindacare in ordine al terzo che subentrerà nel contratto. Inoltre, nella eventualità che le vendite si rivelino soddisfacenti, le case discografiche si riservano la facoltà di prorogare o rinnovare il contratto.

A questo scopo, si predispongono clausole di opzione e di prelazione. L’opzione consente di riservarsi il diritto di prorogare il contratto unilateralmente, per il periodo stabilito dalla clausola stessa, alle medesime condizioni stabilite all’inizio del rapporto. La prelazione consente di riservarsi la facoltà di essere preferito nei confronti di altri eventuali stipulanti nel momento in cui l’artista negozi un nuovo contratto. In questo caso, il rapporto precedente si risolve e viene in essere nuovo contratto.

Utilizzazione delle registrazioni da parte di terzi

Il contratto discografico prevede, la maggior parte delle volte, l’espresso consenso da parte dell’artista alla cessione del contratto. Ciò comporta la successione di un soggetto nella stessa posizione contrattuale del cedente e quindi, nel caso di specie, la sostituzione del referente contrattuale dell’artista. Il cessionario (colui che acquista la posizione contrattuale dall’originario contraente) non si sostituisce semplicemente nei meri diritti e obblighi che derivano dal regolamento contrattuale (come nel caso di una licenza da parte da parte della casa discografica a un’altra) ma nell’intera posizione (il contratto viene ceduto in blocco).

Proprio per l’importanza che riveste la controparte contrattuale è necessario, perché il contratto di cessione si perfezioni, l’incontro dei consensi del cedente (“vecchia” casa discografica), del cessionario (“nuova” casa discografica) e del ceduto (artista). Va da sé che, per la piccola casa discografica, la cessione di un contratto di un artista emergente a una major (e cioè la cessione di un artista) può essere più remunerativa che non la produzione in proprio dell’artista stesso.

La promozione |

La promozione dovrebbe essere la prima moneta di scambio per la cessione dei diritti sulle vostre registrazioni; tuttavia, se siete emergenti, molto difficilmente avrete modo di contrattare. Le strategie promozionali e pubblicitarie sono di solito decise dalla casa discografica. Il piano promozionale può essere dettagliato se specifica ciascuna attività promozionale (realizzazione di campagne pubblicitarie radiofoniche, videoclip, inserimento della vostra registrazione su siti web, articoli su stampa specializzata, concerti di presentazione, ecc.). Ovviamente, più il piano sarà dettagliato, maggiori saranno le possibilità di poter impugnare il contratto qualora il produttore non si attenga a quanto previsto ma il contratto può essere anche più generico ed è questo il caso più comune. Molti contratti prevedono la seguente clausola: “La società realizzerà tutta la promozione che reputerà necessaria per la vendita dei dischi oggetto del contratto”. È meglio una clausola che definisca una minima promozione rispetto ad una generica.

La durata |

Altro spinoso problema è quello della durata del contratto. Quando si parla di durata di un contratto discografico, ci si riferisce comunemente al periodo in cui l’artista effettuerà le registrazioni previste a favore di quella casa discografica e non potrà quindi registrare per altre. Attenzione però: la durata del contratto non va confusa con un’altra durata ovvero quella della cessione dei vostri diritti sulle registrazioni a favore della casa discografica.

Sono due infatti le condizioni di durata da prendere in considerazione quando parliamo di un contratto discografico:

  • La prima risponde alla domanda: per quanto tempo dovete registrare per quella casa discografica con cui avete sottoscritto il contratto?
  • La seconda, invece: quanto tempo dura la cessione dei vostri diritti a favore della casa discografica sulle registrazione effettuate in esecuzione del contratto discografico?
L’utilizzo dell’immagine |

Consideriamo anche un altro aspetto: il diritto all’immagine. La legge prevede che l’utilizzazione da parte di terzi della propria immagine debba sempre essere autorizzata; in particolare, l’art. 96 della legge sul diritto d’autore dispone che il ritratto (immagine) di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.

A questa regola, vi sono tuttavia delle eccezioni; infatti, l’art. 97 della legge sul diritto d’autore prevede che non occorre invece il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, sempre nel rispetto dell’onore, del decoro e della reputazione della persona ritratta. Si ricordi infine che il ritratto di una persona può essere registrato come marchio solo da quest’ultima o da un terzo previa sua esplicita autorizzazione.

È comune trovare nei contratti discografici una clausola in forza della quale l’artista cede all’etichetta discografica il diritto di utilizzare il suo nome e la sua immagine per la promozione del disco e quindi affinché, a titolo semplificativo, venga riprodotta su cataloghi discografici, su contenitori di fonogrammi e loro supplementi, manifesti, partiture e materiale pubblicitario purché connesso con la vendita e la promozione dei dischi.

Il fine per il quale viene utilizzata l’immagine dell’artista è molto importante poiché ogni singolo uso deve essere autorizzato separatamente. Pertanto, se la cessione è riferita alla sola promozione del disco e su determinati supporti, la compagnia non potrà utilizzare la vostra immagine, ad esempio per vendere magliette o gadget, se non previo vostro consenso e con ulteriore ed eventuale distinta remunerazione.

 

Avete notato la lunghezza di questo articolo. Purtroppo, i contratti discografici rappresentano un punto fondamentale della vita di un artista ed è bene essere a conoscenza di ogni singolo aspetto di esso. Nella prossima “puntata” vedremo come creare dei provini per i nostri brani o come preprodurli o arrangiarli per intero: vedremo come si costruisce un home studio. Alla prossima settimana e buona musica a tutti.