venerdì 22 Novembre 2024

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Il manuale dei musicisti emergenti: il diritto d’autore e i diritti editoriali

Il manuale dei musicisti emergenti

Cap. 2: il diritto d’autore e i diritti editoriali

Nello scorso capitolo del nostro “manuale” (lascio qui il link per chi se lo fosse perso), abbiamo affrontato il tema della scrittura delle canzoni. Almeno a livello testuale. Una volta scritto il nostro brano, dobbiamo però tutelarlo. In questo capitolo, cerchiamo di spiegare come si tutela la proprietà intellettuale e che cosa sono il diritto d’autore ed il contratto di edizione musicale prendendo come punto di riferimento il libro “La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore delle opere musicali”, scritto da Alceste Ayroldi ed edito da Arcana, di cui consiglio la lettura per esplorare e capire la legislazione inerente il lavoro nello spettacolo in ogni sua forma.

Le opere musicali e la legge 633/1941 |

Il diritto d’autore rappresenta un concetto sviluppatosi in era moderna. In antichità non era prevista alcuna forma di tutela nei confronti della proprietà intellettuale e, per arrivare ad una prima normativa nella nostra penisola, dobbiamo tornare al 1838 con il Codice Albertino che statuiva che le opere dell’ingegno erano di proprietà dell’autore.

I fondamenti costituzionali italiani del diritto d’autore si ritrovano nell’articolo 21 relativo alla libertà di manifestazione del pensiero e nell’articolo 33 riguardante la libertà dell’arte e della scienza. Tuttavia, i diritti di natura economica relativi all’opera in quanto tale non sono presenti nella carta costituzionale e la loro regolamentazione fu sancita dalla legge 633 approvata nel 1941.

La legge in questione intende proteggere ogni forma di espressione musicale. E’ bene precisare che le opere attinenti la materia musicale ma di carattere letterario o didattico (come i trattati di musica e le opere di critica musicale) non rientrano in questa categoria. Gli elementi che contraddistinguono un’opera musicale sono fondamentalmente tre:

La melodia, ovvero la linea in sequenza di note;

L’armonia, ovvero gli accordi di base;

Il ritmo, ovvero la cadenza della sequenza delle note e degli accordi.

Il nucleo proteggibile dell’opera musicale può così riassumersi: se sussistono i requisiti generali di sufficiente complessità, di novità oggettiva e di originalità, l’opera è riservata nel suo complesso all’esclusiva dell’autore. Un’opera musicale, per godere della tutela prevista dalla legge, deve essere creativa e nuova ovvero recare l’impronta della personalità dell’autore e non essere copia di opere preesistenti. È bene precisare che, in Italia, gli arrangiamenti non sono coperti dalla legge sul diritto d’autore. Un escamotage spesso utilizzato, infatti, quando si deposita lo spartito dell’opera è quello di inserire le note dell’hook (il riff per intenderci) tra le note della linea melodica della voce.

Il plagio |

Altro aspetto interessante legato al diritto d’autore è il plagio. Ad ogni Festival di Sanremo, c’è sempre la rincorsa alla scoperta di eventuali plagi tant’è che sono state stimate quasi 200 “forti somiglianze” tra le canzoni presentate in gara nelle varie edizioni e brani preesistenti (una degna e abbastanza recente nota la somiglianza tra “Noi siamo infinito” di Alessio Bernabei e “One last time” di Ariana Grande è stata evidente ai più).

Dal punto di vista giuridico non esiste una definizione unitaria di plagio. In linea di massima, il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a sé stessi o un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell’omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l’effetto di una condotta non diligente e rappresenta quindi la falsa attribuzione della paternità di un’opera dell’ingegno in qualsiasi tempo dalla sua creazione.

Nella legge italiana, si usa spesso il termine plagio insieme a quello di contraffazione ma è bene distinguerne i significati per ambiti diversi. Mentre il plagio si riferisce alla violazione del diritto morale dell’autore, la contraffazione consiste nello sfruttamento economico di un’opera e fa quindi riferimento ai diritti economici (un esempio tipico di contraffazione è la pirateria musicale). È bene precisare che plagio e contraffazione possono manifestarsi sia simultaneamente che separatamente.

Il plagio più semplice che si possa verificare è quello che avviene mediante la riproduzione dell’opera o di una sua parte: sia dell’opera già pubblicata, per esempio spacciandola come propria, sia dell’opera inedita mediante l’esercizio abusivo del diritto di prima pubblicazione. Non vi è plagio né contraffazione se l’opera o parte di essa viene riprodotta per uso privato.

Il plagio viene riconosciuto da una figura terza rispetto ai soggetti del contenzioso giudiziario: il consulente tecnico d’ufficio che è un esperto della materia ed è nominato dal giudice dinanzi al quale si è incardinato il procedimento. Solitamente, la melodia è l’elemento più considerato in una verifica di plagio, soprattutto nella musica pop.

Diritto d’autore e Copyright: differenze |

La caratterizzazione del copyright è marcatamente più economica rispetto al diritto d’autore secondo l’accezione europea e, in particolare, quella italiana. Un’opera protetta da copyright è un’opera che non può essere riprodotta da alcuno in quanto i diritti sono detenuti dal proprio autore o, come accade di frequente, da un’altra persona a cui l’originario titolare ha ceduto i diritti (si pensi alla cessione dei punti editoriali SIAE all’editore di turno). Il copyright quindi si pone come diritto esclusivo di copia riguardando soltanto l’aspetto economico del diritto d’autore. Il copyright si acquista solamente con il deposito dell’opera un po’ come avviene in Italia con la registrazione di un marchio o la richiesta di brevetto per un’invenzione. Il diritto d’autore, al contrario, protegge l’opera sin dalla sua creazione a prescindere se sarà poi pubblicata.

Il contratto di edizione musicale |

L’articolo 118 della Legge sul diritto d’autore ci dice che per contratto di edizione musicale si intende il contratto con cui l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno (ossia il nostro brano). Nel contratto di edizione non è ammesso alcun intervento creativo sull’opera. Oggetto del contratto è il trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore e taluni di essi con il contenuto e per la durata determinati dalla legge.

Con la sottoscrizione da parte dell’autore di un contratto di edizione, l’autore si impegna a creare, in un lasso di tempo determinato, le opere musicali indicate nel contratto cedendo per un periodo di tempo limitato i suoi diritti patrimoniali all’editore. Con la sottoscrizione del contratto di edizione, l’autore si impegna a firmare il bollettino di dichiarazione SIAE (sempre che sia associato) per ciascuna opera creata con le indicazioni delle quote di ripartizione dei proventi.

Come si può facilmente notare, il mondo della musica è governato da leggi che, soprattutto in Italia, sono parecchio complesse. Avere una buona conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri è fondamentale per riuscire a destreggiarsi tra varie proposte di contratto che possono arrivarci e che dobbiamo essere in grado di poter valutare. Nella prossima puntata della nostra rubrica, ci occuperemo di analizzare i dettagli del contratto di produzione fonografica o, più banalmente, del contratto discografico. Buona settimana e buona musica a tutti.